Codice Identificativo Nazionale (CIN) facciamo chiarezza..

Obbligatorietà del CIN per LOCAZIONI BREVI e/o per FINALITA’ TURISTICHE
A seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Avviso del Ministero del Turismo del 3 settembre 2024, in attuazione di quanto previsto dal comma 15, art. 13-ter, D.L. 145/2023, a partire dal 1° gennaio 2025 tutte le strutture turistico-ricettive e le unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche, dovranno obbligatoriamente essere muniti del Codice Identificativo Nazionale (CIN), che servirà a identificare la struttura ricettiva nella Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR).
Pertanto, tutti i TITOLARI o GESTORI delle strutture turistico-ricettive, nonché i LOCATORI delle unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche (che per brevità chiameremo UTENTE) dovranno adoperarsi per ottenere il CIN da indicare obbligatoriamente negli annunci pubblicitari (da chiunque e ovunque pubblicati) nonché esporlo all’esterno degli edifici nei quali sono ubicate le strutture adibite a tale attività.
Tale obbligo non esenta gli UTENTI dagli altri obblighi derivanti dall’esercizio dell’attività, tra cui:
– l’obbligo, ai sensi dell’art. 109 del TULPS, di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza degli ospiti per locazioni inferiori a 30 giorni; per le locazioni turistiche di durata superiore ai 30 giorni, la comunicazione viene effettuata direttamente dall’Agenzia delle Entrate tramite la registrazione del contratto di locazione;
– l’obbligo di produrre l’Attestazione di Prestazione Energetica (APE).
Inoltre, per chi esercita tale attività in forma imprenditoriale è soggetto alla SCIA presso il Comune nel quale tale attività è esercitata.
Come ottenere il CIN
A) se si è in possesso del CIR (codice Identificativo Regionale), cioè se la struttura è già stata inserita nella banca dati regionale delle strutture ricettive, è sufficiente accedere (tramite SPID o CIE) al sito del Ministero del Turismo all’indirizzo https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/ e integrare eventuali dati mancanti.
Qualora l’UTENTE non riesca a individuare la propria struttura abbinata al codice fiscale, dovrà inviare una segnalazione tramite apposito form presente in piattaforma cliccando sul bottone “Segnala Struttura mancante”. La segnalazione verrà reindirizzata alla Regione o Provincia autonoma competente, che, entro 30 giorni, effettua un’istruttoria, coinvolgendo anche l’utente ove necessario, al fine di verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati.
Durante la fase di verifica è esclusa l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 13-ter, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145.
Entro la scadenza del termine previsto per l’istruttoria, la verifica può dare esito:
a) positivo: la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “verificato”), avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta;
b) negativo: in tal caso è precluso il rilascio del CIN da parte della BDSR;
c) nullo (nessun esito trasmesso nel termine indicato): in tal caso la BDSR rilascia all’utente il CIN richiesto (CIN con stato “non verificato”). Il CIN “non verificato” può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile. Il CIN “non verificato” resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica. Se la verifica avrà esito positivo, il CIN rimarrà lo stesso (e passerà allo stato di “verificato”). Se la verifica avrà esito negativo, perché è stata riscontrata una irregolarità, il CIN sarà revocato.
B) se NON si è in possesso del CIR, bisogna prima censire l’immobile / struttura ricettiva prima sulla banca dati della regione di competenza e, successivamente, nel termine di 30 gg., sul sito del Ministero del Turismo.
In poche parole, si tratta di un doppio adempimento: prima sul sito della Regione / Provincia autonoma competente per l’assegnazione del Codice identificativo Regionale (CIR), propedeutico per il successivo ottenimento del Codice Identificativo Nazionale (CIN).
Entro il termine di obbligatorietà del CIN, entrano anche in vigore gli obblighi sulla sicurezza degli impianti di cui gli immobili sopra citati devono essere dotati, previsti dall’art. 13-ter, comma 7, D.L. 145/2023:
• dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio funzionanti;
• estintori portatili da ubicare in posizioni visibili e accessibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Deve essere installato un estintore della capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 lt) ogni 200 mq di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Tali estintori, devono poi essere controllati periodicamente.
Anche con la nuova scadenza al 01/01/2025 rimane valido il termine dei 30 giorni (dall’ottenimento del CIR per dotarsi del CIN) nel caso in cui lo stesso scada in una data successiva al 01/01/2025. Esempio: ottenimento del CIR al 15/12/2024, scadenza per l’ottenimento del CIN il 14/01/2025.
ESPOSIZIONE DEL CIN
Il comma 6, art. 13-ter del D.L. n. 145/2023 dispone l’obbligo di esporre il CIN all’esterno dello stabile in cui è collocata la struttura/immobile, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. Tale obbligo è esteso anche ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e ai soggetti che gestiscono portali telematici
SOGGETTO ABILITATO A ESEGUIRE LA PROCEDURA
Le procedure di cui sopra potranno essere eseguite dai TITOLARI o GESTORI delle strutture turistico-ricettive e LOCATORI delle unità immobiliari destinate a locazione breve o per finalità turistiche, nonché dall’INTERMEDIARIO/GESTORE dell’attività di locazione.
APPROFONDIMENTI
Per coloro che volessero approfondire la materia o avere maggiori informazioni e dettagli, potranno rivolgersi presso i ns. uffici o fissare un appuntamento:
LUNA AGENCY
Via Duca del Mare, 2r-s
04016 SABAUDIA (LT)
Tel. 0773 510641 – 348 8342738
LINK UTILI:
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2024/09/03/TX24ADA8917/p2
https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/
https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2024/06/Decreto-interoperabilita-BDSR_signed-1.pdf
https://www.ministeroturismo.gov.it/faq-banca-dati-strutture-ricettive-bdsr/
articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
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